- La CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, detta anche CS3D), direttiva (UE) 2024/1760, impone alle grandi imprese un dovere di diligenza sui diritti umani e sull'ambiente lungo la propria attività e la catena del valore.
- Le regole sono cambiate. La direttiva del 2024 è stata modificata dal pacchetto Omnibus I (direttiva (UE) 2026/470, in vigore dal 18 marzo 2026): le regole valide oggi sono quelle dell'Omnibus, non quelle del testo originario.
- Soglia unica: oltre 5 000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale per le imprese UE; oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato realizzato nell'Unione per le imprese di paesi terzi. Le fasce intermedie a 3 000 e a 1 000 dipendenti previste dal testo del 2024 non esistono più.
- Data unica di applicazione: 26 luglio 2029, la stessa per tutte le imprese nel perimetro. Prima di allora: linee guida della Commissione entro il 26 luglio 2027 e recepimento negli Stati membri entro il 26 luglio 2028.
- L'Omnibus ha eliminato l'obbligo di adottare e attuare il piano di transizione climatica, ha rimosso il regime di responsabilità civile armonizzato a livello UE e ha abbassato il tetto massimo delle sanzioni dal 5% al 3% del fatturato mondiale netto.
Aggiornato al 26 agosto 2026.
Dopo due anni di negoziati e un pacchetto di semplificazione che ne ha ridisegnato la portata, la CSDDD ha un calendario più semplice di quello che si legge ancora in molte pagine: le imprese soggette dovranno rispettare il dovere di diligenza a partire dal 26 luglio 2029, senza scaglioni. Il numero di imprese coinvolte si è ridotto in modo drastico rispetto al testo originario, e diverse disposizioni chiave, dal piano di transizione climatica alla responsabilità civile, sono state riscritte dal pacchetto Omnibus I.
Questo articolo spiega cos'è la CSDDD, cosa è cambiato con l'Omnibus, quali imprese sono coinvolte e da quando, e in cosa consiste concretamente il dovere di diligenza.
Cos'è la CSDDD e il dovere di diligenza
La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), nota anche con l'acronimo CS3D, è la direttiva (UE) 2024/1760 che impone alle grandi imprese un dovere di diligenza (due diligence) in materia di diritti umani e di ambiente. L'obiettivo è identificare, prevenire, attenuare e, quando necessario, porre rimedio agli impatti negativi che l'attività dell'impresa, e quella dei suoi partner commerciali lungo la catena del valore, può generare su persone e ambiente.
A differenza della CSRD, che impone un obbligo di rendicontazione (pubblicare informazioni di sostenibilità verificate), la CSDDD impone un obbligo di comportamento: mettere in atto processi organizzativi concreti per prevenire i danni, non solo dichiararli. Le due direttive sono complementari: la CSRD racconta cosa succede, la CSDDD impone di agire.
Il dovere di diligenza non si limita alle attività dirette dell'impresa: si estende alla sua "catena di attività" (chain of activities), che comprende le attività a monte dei partner commerciali (fornitori di materie prime, produzione, lavorazione) e, in alcuni casi, le attività a valle legate alla distribuzione, al trasporto e allo stoccaggio del prodotto, quando svolte per conto dell'impresa o sotto il suo controllo. Gli impatti negativi da identificare riguardano due ambiti: i diritti umani (lavoro forzato, lavoro minorile, condizioni di lavoro non sicure, libertà di associazione, discriminazione) e l'ambiente (inquinamento, perdita di biodiversità, gestione dei rifiuti pericolosi, degrado degli ecosistemi), sulla base di un elenco di convenzioni internazionali richiamate nell'allegato alla direttiva.
La CSDDD è cambiata?
Sì. La direttiva adottata nel 2024 è stata modificata due volte: prima dalla direttiva (UE) 2025/794 di aprile 2025, che ha rinviato le scadenze, poi dal pacchetto Omnibus I (direttiva (UE) 2026/470, pubblicata il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026), che ne ha riscritto il perimetro.
Le regole in vigore oggi sono quelle dell'Omnibus I. In pratica cambiano tre cose: la soglia di ingresso è unica e molto più alta (oltre 5 000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale), l'entrata in applicazione non è più scaglionata ma fissata a una data sola, il 26 luglio 2029, e alcuni obblighi sostanziali sono stati eliminati, in particolare il piano di transizione climatica e il regime europeo armonizzato di responsabilità civile.
Attenzione alle pagine ancora in circolazione che descrivono tre fasce di applicazione tra il 2027 e il 2029 e un recepimento nel 2026: sono anteriori all'Omnibus I e non sono più attuali. Un'altra confusione frequente riguarda la CSRD, che conserva una soglia a 1 000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato: quei numeri appartengono alla rendicontazione, non al dovere di diligenza.
Chi è coinvolto: soglia unica e calendario post-Omnibus

Il pacchetto Omnibus I ha sostituito le tre fasce del testo del 2024 con una soglia unica, basata su dipendenti e fatturato netto mondiale dell'impresa. Vi si aggiunge un caso particolare per i modelli in franchising o su licenza.
Il calendario che ne deriva è unico per tutte le imprese nel perimetro:
- 26 luglio 2027: la Commissione europea pubblica le linee guida di attuazione.
- 26 luglio 2028: termine entro cui gli Stati membri devono recepire la direttiva nel diritto nazionale e designare l'autorità nazionale di controllo.
- 26 luglio 2029: le imprese soggette devono rispettare il dovere di diligenza. È una data sola, senza scaglioni per dimensione.
- 1° gennaio 2030: il primo rapporto annuale pubblico previsto dall'articolo 16 riguarda gli esercizi aperti a partire da questa data.
Restringendo l'ingresso a una soglia unica di oltre 5 000 dipendenti, l'Omnibus ha ridotto fortemente il numero di imprese direttamente soggette rispetto al testo originario. La direttiva non pubblica un elenco di imprese: il perimetro si deduce dalle soglie. Sulla base dei dati pubblici degli ultimi bilanci consolidati, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione i gruppi italiani che superano insieme i due criteri, come Eni (88,8 miliardi di euro di fatturato e 32 500 dipendenti, esercizio 2024), Enel (78,9 miliardi e 60 400 dipendenti, 2024), Leonardo (17,8 miliardi e 60 500, 2024), Prysmian (17,0 miliardi e oltre 33 000, 2024), Ferrovie dello Stato (16,5 miliardi e 96 300, 2024), TIM (13,7 miliardi e 25 600, 2025), Prada (5,4 miliardi e 15 200, 2024) o Barilla (4,8 miliardi di euro di fatturato consolidato e 8 823 collaboratori, 2025). Sono indicazioni ricavate da dati pubblici e non un elenco ufficiale: la verifica caso per caso spetta a ciascuna impresa, e il perimetro effettivo dipenderà anche dal decreto italiano di recepimento.
Le imprese italiane escluse dal campo diretto di applicazione restano comunque interessate indirettamente: come fornitori o partner commerciali di grandi gruppi europei soggetti alla CSDDD, dovranno spesso rispondere a richieste di informazioni e a clausole contrattuali di due diligence lungo la filiera.
Le sei fasi del processo di due diligence

La direttiva struttura il dovere di diligenza in sei fasi, da integrare nelle politiche e nei sistemi di gestione dell'impresa:
- Integrare la due diligence nelle politiche aziendali, con una politica dedicata approvata dai vertici e comunicata ai partner commerciali.
- Identificare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, propri e lungo la catena di attività.
- Prevenire e attenuare gli impatti potenziali, con piani d'azione, garanzie contrattuali verso i fornitori e, se necessario, sostegno finanziario o tecnico.
- Porre rimedio agli impatti effettivi già verificatisi, in proporzione al ruolo dell'impresa nel causarli o contribuirvi.
- Dialogare con gli stakeholder interessati (lavoratori, comunità locali, sindacati) e istituire un meccanismo di reclamo accessibile.
- Monitorare l'efficacia delle misure adottate e comunicare pubblicamente, con cadenza almeno annuale, sull'attuazione del dovere di diligenza.
Misurare in modo affidabile gli impatti ambientali della propria attività e della catena di fornitura, a partire dalle emissioni di gas a effetto serra su tutti e tre gli scope, è un prerequisito pratico per le fasi di identificazione e di monitoraggio: strumenti di contabilità carbonio come Orki permettono di quantificare questi impatti con dati verificabili, anziché su base dichiarativa.
Cosa cambia con l'Omnibus: piano di transizione, sanzioni, responsabilità civile
Oltre a sostituire le tre fasce con una soglia unica e a rinviare il calendario, il pacchetto Omnibus I ha modificato tre punti sostanziali del testo del 2024:
- Piano di transizione climatica. Il testo originario imponeva alle imprese soggette di adottare e attuare un piano di transizione climatica allineato all'Accordo di Parigi. L'Omnibus ha eliminato questo obbligo dalla CSDDD. L'obbligo di pubblicare informazioni su un eventuale piano di transizione resta invece nell'ambito della rendicontazione CSRD/ESRS (standard E1): la differenza è che la CSDDD non impone più di averne uno né di garantirne l'esecuzione.
- Sanzioni. Il testo del 2024 prevedeva un tetto massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore al 5% del fatturato netto mondiale dell'impresa. L'Omnibus ha abbassato questo tetto al 3%, lasciando comunque agli Stati membri la facoltà di fissare sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" secondo i criteri dell'articolo 27.
- Responsabilità civile. Il regime di responsabilità civile armonizzato a livello UE, che nel testo originario avrebbe permesso alle vittime di impatti negativi di citare in giudizio l'impresa secondo regole comuni europee, è stato rimosso. La responsabilità resta disciplinata dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, e la direttiva mantiene una clausola di revisione che consente alla Commissione di riproporre in futuro un quadro armonizzato.
Il recepimento in Italia
Alla data di redazione di questo articolo, il decreto legislativo italiano di recepimento della CSDDD non è ancora stato adottato: il termine di recepimento nel diritto nazionale, comune a tutti gli Stati membri, è il 26 luglio 2028, rinviato di due anni dall'Omnibus I. Entro la stessa data l'Italia dovrà designare l'autorità nazionale di controllo incaricata di vigilare sull'applicazione della direttiva, condurre verifiche sulle imprese e irrogare sanzioni in caso di inadempimento.
Fino all'adozione del decreto di recepimento permane un'incertezza sul testo definitivo delle norme italiane, in particolare sul coordinamento con la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/2001) e sugli obblighi di rendicontazione già previsti dal recepimento della CSRD (D.Lgs 125/2024). Le imprese italiane potenzialmente coinvolte, direttamente per soglia o indirettamente come fornitori di gruppi europei soggetti alla direttiva, hanno quindi interesse a seguire l'iter del decreto.
CSDDD e CSRD: due obblighi complementari, non sovrapposti
CSDDD e CSRD nascono dallo stesso pacchetto normativo europeo sulla sostenibilità d'impresa ma impongono obblighi di natura diversa, spesso confusi tra loro.
Un'impresa può quindi rientrare nel campo di applicazione della CSRD senza essere soggetta alla CSDDD (soglie più basse per la rendicontazione), oppure dover rispondere a entrambi gli obblighi se supera la soglia più alta della due diligence.
Come prepararsi
Anche le imprese che non raggiungono la soglia diretta della CSDDD hanno ragioni concrete per anticipare il tema: chi fornisce a un grande gruppo europeo soggetto alla direttiva riceverà con ogni probabilità richieste contrattuali di due diligence lungo la filiera. Alcuni passi pratici utili indipendentemente dalla soglia raggiunta:
- Mappare la catena di fornitura e identificare i fornitori a rischio più elevato su diritti umani e ambiente.
- Raccogliere dati verificabili su emissioni, consumi ed effetti ambientali della propria attività, propedeutici sia alla due diligence sia alla rendicontazione CSRD.
- Formalizzare una politica di due diligence, anche in assenza di obbligo diretto, per rispondere alle richieste dei clienti soggetti alla direttiva.
- Seguire l'iter di recepimento italiano per adattare tempestivamente policy e contratti alle norme nazionali definitive.
Fonti
- EUR-Lex, direttiva (UE) 2024/1760, testo consolidato al 18 marzo 2026 (CELEX 02024L1760-20260318). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024L1760-20260318. Consultato il 25 agosto 2026.
- EUR-Lex, direttiva (UE) 2026/470 (modifiche a CSRD e CSDDD, pacchetto Omnibus I). https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj. Consultato il 25 agosto 2026.
- Commissione europea, Corporate sustainability due diligence. https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en. Consultato il 25 agosto 2026.
- Accountancy Europe, Omnibus explained: key changes to the CSRD and CSDDD. https://accountancyeurope.eu/publications/omnibus-explained-key-changes-to-the-csrd-and-csddd/. Consultato il 25 agosto 2026.
- Noerr, CSDDD: Amending Directive published in the Official Journal of the European Union. https://www.noerr.com/en/insights/csddd-amending-directive-published-in-the-official-journal-of-the-european-union. Consultato il 25 agosto 2026.
- Barilla, Bilancio economico 2025 del Gruppo Barilla (fatturato consolidato e collaboratori). https://www.barillagroup.com/media/filer_public/c2/ee/c2eedfba-a92a-4dd0-9445-2f04f5667b62/gruppo_barilla_bilancio_economico_2025_it.pdf. Consultato il 26 agosto 2026.
- Dati di fatturato e di occupazione delle altre imprese citate: ultimi bilanci consolidati pubblicati dai rispettivi gruppi.

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