Regolamento EUDR: deforestazione importata, prodotti interessati e calendario 2026-2027

Il rinvio di dicembre 2025 ha spostato la scadenza di un anno. Non il lavoro di adeguamento.

Il regolamento europeo contro la deforestazione obbliga decine di migliaia di imprese a dimostrare che sette materie prime e i loro derivati non provengono da terreni deforestati. Tracciare ogni appezzamento, geolocalizzarlo, dichiararlo: la mole documentale è importante, e lo spostamento dell'applicazione al 30 dicembre 2026 non ne riduce la portata.

Questo articolo spiega cos'è il regolamento EUDR, quali prodotti e imprese sono interessati, in cosa consiste la dovuta diligenza, qual è il calendario di applicazione 2026-2027 dopo i rinvii e le semplificazioni di fine 2025, e come si coordina con gli altri obblighi di filiera.

Information importante In breve

  • L'EUDR (EU Deforestation Regulation), regolamento sulla deforestazione dell'Unione europea, è il regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023: vieta di immettere sul mercato dell'Unione o di esportare prodotti collegati alla deforestazione o al degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.
  • Sono interessate sette materie prime: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e legno, oltre a numerosi prodotti derivati (cuoio, cioccolato, mobili, carta stampata, pneumatici).
  • Ogni impresa interessata deve esercitare una dovuta diligenza in tre fasi e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema d'informazione dell'Unione, con la geolocalizzazione degli appezzamenti di produzione.
  • Calendario dopo il rinvio di dicembre 2025: applicazione dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese, dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese.
  • In Italia l'autorità competente designata è il MASAF, tramite l'ICQRF, con i controlli affidati ai Carabinieri.

Cos'è il regolamento EUDR?

Il regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023, entrato in vigore il 29 giugno 2023, mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo. È noto con la sigla inglese EUDR (EU Deforestation Regulation) e sostituisce il precedente regolamento «Legno» del 2010 (EUTR), del quale amplia in modo netto il campo di applicazione.

Il principio è diretto. Un prodotto interessato può essere immesso sul mercato dell'Unione, o esportato dall'Unione, solo se soddisfa tre condizioni cumulative: essere «a deforestazione zero», cioè ottenuto da terreni non deforestati dopo il 31 dicembre 2020; essere stato prodotto nel rispetto della legislazione del paese di produzione; ed essere coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza.

La data di riferimento del 31 dicembre 2020 è strutturante. Significa che un appezzamento deforestato prima di tale data resta ammissibile, ma che nessuna conversione forestale successiva è tollerata per le materie prime interessate.

Information importante Da non confondere. L'EUDR disciplina prodotti collegati a sette materie prime. Non coincide né con la direttiva sul dovere di diligenza (CSDDD), che copre più ampiamente diritti umani e ambiente delle imprese più grandi, né con la CSRD e gli standard ESRS, che riguardano la rendicontazione di sostenibilità.

Quali prodotti e quali imprese sono interessati?

Il regolamento riguarda sette materie prime: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e legno. A queste si aggiungono i loro prodotti derivati, elencati per codici doganali nell'allegato I del regolamento: cuoio, cioccolato, carbone di legna, mobili, carta stampata, pneumatici, alcuni derivati della soia e dell'olio di palma.

Le sette materie prime interessate dal regolamento EUDR: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e legno. A ogni materia prima si aggiungono i prodotti derivati elencati nell'allegato I del regolamento: cuoio, cioccolato, carbone di legna, mobili, carta stampata, pneumatici e derivati della soia e dell'olio di palma.

Il perimetro di imprese è molto ampio, perché segue i prodotti e non i settori. Un marchio di moda che importa cuoio, un torrefattore, un'azienda dolciaria, un distributore di mobili, una tipografia, un produttore di pneumatici: tutti possono essere interessati. Il criterio non è l'attività, ma la presenza di una delle sette materie prime nella filiera di approvvigionamento.

Il regolamento distingue due ruoli. L'operatore è chi immette per la prima volta un prodotto interessato sul mercato dell'Unione, oppure lo esporta. Il commerciante mette il prodotto a disposizione a valle della filiera, dopo questa prima immissione. Gli obblighi variano a seconda del ruolo e della dimensione dell'impresa, aspetto accentuato dalle semplificazioni di fine 2025.

Information importante Attenzione al perimetro. Restare fuori dalle sette materie prime non basta sempre a essere fuori ambito: un prodotto composito può contenere un derivato interessato (soia in un alimento, cuoio in un articolo). Il primo passo è mappare le proprie referenze rispetto all'allegato I.

La dovuta diligenza: tre fasi obbligatorie

Il cuore del regolamento è un sistema di dovuta diligenza (in inglese due diligence), cioè un dispositivo documentato che consente di dimostrare l'assenza di rischio di deforestazione. Si svolge in tre fasi.

La prima è la raccolta delle informazioni. L'impresa riunisce la descrizione dei prodotti, le quantità, i fornitori, il paese di produzione e, soprattutto, le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui le materie prime sono state prodotte. Per gli appezzamenti superiori a quattro ettari questi dati assumono la forma di poligoni; per i più piccoli può bastare un punto di latitudine e longitudine. La precisione richiesta è di almeno sei cifre decimali.

La seconda fase è la valutazione del rischio. L'impresa analizza la probabilità che i suoi prodotti siano collegati alla deforestazione, incrociando il paese di origine, la complessità della filiera e le informazioni disponibili. La terza è l'attenuazione del rischio: quando il rischio non è trascurabile, l'impresa adotta misure aggiuntive (indagini, audit, documenti supplementari) fino a riportarlo a un livello trascurabile.

La dovuta diligenza del regolamento EUDR in tre fasi. Fase 1, raccolta delle informazioni: descrizione dei prodotti, quantità, fornitori, paese di produzione e geolocalizzazione degli appezzamenti con poligoni oltre i quattro ettari. Fase 2, valutazione del rischio: analisi della probabilità di collegamento con la deforestazione. Fase 3, attenuazione del rischio: misure aggiuntive fino a un rischio trascurabile. Il percorso si conclude con una dichiarazione di dovuta diligenza presentata nel sistema d'informazione dell'Unione.

Al termine del percorso, l'operatore presenta una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) nel sistema d'informazione istituito dalla Commissione europea, operativo dal 5 dicembre 2024. La dichiarazione genera un numero di riferimento, richiesto in particolare al passaggio in dogana.

L'autorità competente in Italia e la classificazione dei paesi

In Italia, l'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 14 del regolamento è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), che opera tramite l'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari). I controlli sono svolti dai Carabinieri, in particolare dai reparti forestali. L'autorità verifica le dichiarazioni e gli operatori secondo un programma basato sul rischio.

Il regolamento istituisce inoltre un sistema di classificazione dei paesi (benchmarking) che assegna a ciascun paese, o regione, un livello di rischio: basso, standard o elevato. Per i prodotti provenienti da paesi a basso rischio gli operatori beneficiano di una dovuta diligenza semplificata: la raccolta delle informazioni resta obbligatoria, ma la valutazione e l'attenuazione del rischio non sono richieste alle stesse condizioni. Il livello di rischio determina anche l'intensità dei controlli delle autorità.

Il calendario di applicazione 2026-2027

Il calendario dell'EUDR ha subito due rinvii successivi. Inizialmente l'applicazione era prevista per il 30 dicembre 2024. Un primo rinvio l'ha spostata di un anno, al 30 dicembre 2025. Un secondo rinvio, adottato a fine 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 23 dicembre 2025, l'ha posticipata di un ulteriore anno.

Dopo questo secondo rinvio, il calendario è il seguente: gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese, e dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese e le persone fisiche, secondo la classificazione al 31 dicembre 2024.

Calendario di applicazione del regolamento EUDR. 31 dicembre 2020: data di riferimento, nessuna deforestazione tollerata dopo questa data. 31 maggio 2023: adozione del regolamento (UE) 2023/1115. Due rinvii successivi spostano l'applicazione dal 30 dicembre 2024 al 30 dicembre 2025 e poi al 30 dicembre 2026. 30 dicembre 2026: applicazione alle medie e grandi imprese. 30 giugno 2027: applicazione alle micro e piccole imprese.

A fine 2025 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato una revisione mirata del testo, in aggiunta al rinvio. Ne derivano diversi alleggerimenti. Gli operatori a valle e i commercianti che non sono PMI non devono più presentare una dichiarazione di dovuta diligenza né trasmettere i numeri di riferimento lungo la filiera: possono basarsi sulla dichiarazione stabilita a monte. I micro e piccoli operatori primari situati in paesi a basso rischio possono presentare una dichiarazione semplificata unica.

La tabella seguente riassume gli obblighi in base al profilo dell'impresa, dopo le semplificazioni di fine 2025.

Profilo dell'impresaDichiarazione di dovuta diligenzaGeolocalizzazione degli appezzamentiScadenza di applicazione
Grande o media impresa (operatore)Sì, da presentare nel sistema d'informazione dell'Unione30 dicembre 2026
Micro o piccola impresa (operatore)Sì, dichiarazione semplificata possibile se paese a basso rischio30 giugno 2027
Commerciante o operatore a valle non PMINo dopo la revisione 2025: si basa sulla dichiarazione stabilita a monteDati trasmessi dal monte30 dicembre 2026
Piccolo operatore primario in paese a basso rischioDichiarazione semplificata unicaSecondo la dimensione (2026 o 2027)

Information importante Attenzione all'effetto rinvio. Spostare la scadenza non riduce il lavoro di fondo: la mappatura dei fornitori e la raccolta delle geolocalizzazioni richiedono diversi mesi, talvolta di più a seconda della complessità della filiera. Il tempo guadagnato serve a prepararsi, non ad attendere.

Sanzioni e controlli

Il regolamento impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Il massimale delle ammende è fissato ad almeno il 4% del fatturato annuo realizzato dall'operatore o dal commerciante nell'Unione nell'esercizio precedente. Oltre all'ammenda, il regolamento prevede la confisca dei prodotti interessati e dei relativi proventi.

Le conseguenze sono anche commerciali e amministrative. Un'impresa sanzionata può essere esclusa temporaneamente dagli appalti pubblici e dall'accesso a finanziamenti pubblici. Un prodotto non conforme può vedersi vietata l'immissione sul mercato. Poiché il numero di riferimento della dichiarazione è richiesto in dogana, un fascicolo incompleto blocca concretamente l'importazione.

EUDR, CSDDD e CSRD: obblighi di filiera da coordinare

L'EUDR non vive isolato. Si inserisce in un insieme di testi europei che chiedono tutti, a titoli diversi, di conoscere la propria filiera di approvvigionamento. La logica di fondo è comune: risalire all'origine dei flussi e raccogliere dati presso i fornitori.

Tre testi si completano. L'EUDR mira alla deforestazione collegata a sette materie prime, con una diligenza di prodotto. La direttiva CSDDD impone un dovere di diligenza più ampio su diritti umani e ambiente alle imprese di grandi dimensioni. La CSRD organizza la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità. I cantieri di dati si sovrappongono ampiamente, a partire dalla mappatura dei fornitori, già necessaria al calcolo dello scope 3 dell'impronta di carbonio aziendale.

TestoOggetto principaleChi è interessatoNatura dell'obbligo
EUDRAssenza di deforestazione su sette materie primeOgni impresa che immette sul mercato un prodotto interessatoDiligenza di prodotto e dichiarazione
CSDDDDovere di diligenza su diritti umani e ambienteSolo imprese di grandi dimensioniPrevenzione e correzione degli impatti
CSRDRendicontazione delle informazioni di sostenibilitàImprese soggette al reporting di sostenibilitàReporting normalizzato (ESRS)

È qui che la preparazione diventa redditizia. Un'impresa che ha già strutturato la raccolta dei dati dei fornitori per il proprio reporting di carbonio dispone di una base riutilizzabile per l'EUDR. Una piattaforma come Orki centralizza la raccolta dei dati di attività e la mappatura della filiera, base comune alla diligenza deforestazione, al dovere di diligenza e al pilotaggio del carbonio.

Conclusione: 5 punti da ricordare

  1. L'EUDR è il regolamento (UE) 2023/1115. Vieta di immettere sul mercato dell'Unione o di esportare prodotti collegati alla deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
  2. Sette materie prime e i loro derivati sono interessati: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e legno. Il perimetro segue i prodotti, non i settori.
  3. L'obbligo centrale è la dovuta diligenza in tre fasi, con geolocalizzazione degli appezzamenti e presentazione di una dichiarazione nel sistema d'informazione dell'Unione.
  4. Il calendario è stato posticipato: 30 dicembre 2026 per medie e grandi imprese, 30 giugno 2027 per micro e piccole. In Italia l'autorità competente è il MASAF tramite l'ICQRF, con controlli dei Carabinieri.
  5. Le sanzioni raggiungono almeno il 4% del fatturato realizzato nell'Unione, con confisca ed esclusione dagli appalti pubblici. Il vero cantiere resta la conoscenza della filiera.

Fonti

Domande frequenti

Pourquoi choisir Orki ?

Demander une démo
Cosa significa la sigla EUDR?
Plus
EUDR è l'abbreviazione inglese di EU Deforestation Regulation, cioè il regolamento europeo sulla deforestazione. Rinvia al regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023, che vieta di immettere sul mercato dell'Unione prodotti collegati alla deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
Quali prodotti sono interessati dal regolamento sulla deforestazione?
Moins
Sette materie prime: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, gomma e legno. A queste si aggiungono numerosi prodotti derivati elencati per codici doganali nell'allegato I del regolamento: cuoio, cioccolato, carbone di legna, mobili, carta stampata, pneumatici e alcuni derivati della soia e dell'olio di palma.
Quali imprese devono adeguarsi?
Plus
Tutte quelle che immettono sul mercato dell'Unione, esportano o commercializzano un prodotto contenente una delle sette materie prime. Il criterio è la presenza della materia prima nella filiera, non il settore di attività. Moda, agroalimentare, arredamento, automotive e distribuzione possono essere interessati.
Quando entra in applicazione il regolamento EUDR?
Plus
Dopo il rinvio di fine 2025, l'applicazione è fissata al 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese, e al 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. La data di riferimento per la deforestazione resta il 31 dicembre 2020.
Qual è l'autorità competente per l'EUDR in Italia?
Plus
In Italia l'autorità competente designata è il MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), che opera tramite l'ICQRF. I controlli sono affidati ai Carabinieri, in particolare ai reparti forestali.
Cos'è la dovuta diligenza richiesta dall'EUDR?
Plus
È un dispositivo documentato in tre fasi: raccolta delle informazioni (compresa la geolocalizzazione degli appezzamenti), valutazione del rischio di collegamento con la deforestazione, e attenuazione del rischio fino a un livello trascurabile. Il percorso si conclude con una dichiarazione di dovuta diligenza presentata nel sistema d'informazione dell'Unione.
Cos'è la dichiarazione di dovuta diligenza?
Plus
È la dichiarazione che l'operatore presenta nel sistema d'informazione europeo per attestare che i suoi prodotti rispettano il regolamento. Genera un numero di riferimento, richiesto in particolare al passaggio in dogana. Senza una dichiarazione valida, l'immissione sul mercato o l'esportazione è bloccata.
Perché bisogna geolocalizzare gli appezzamenti?
Plus
La geolocalizzazione consente di verificare che un appezzamento non sia stato deforestato dopo il 31 dicembre 2020, incrociandolo con dati satellitari. Per gli appezzamenti superiori a quattro ettari le coordinate assumono la forma di poligoni; per i più piccoli basta un punto. La precisione richiesta è di almeno sei cifre decimali.
Il rinvio di dicembre 2025 elimina degli obblighi?
Plus
No. Il rinvio sposta la scadenza di un anno, ma mantiene gli obblighi di fondo. La revisione adottata in parallelo alleggerisce soprattutto la parte a valle: operatori a valle e commercianti non PMI non devono più presentare una dichiarazione né trasmettere i numeri di riferimento, e alcuni piccoli operatori in paesi a basso rischio beneficiano di una dichiarazione semplificata.
Quali sanzioni in caso di non conformità?
Plus
Le ammende possono raggiungere almeno il 4% del fatturato annuo realizzato nell'Unione, con confisca dei prodotti e dei relativi proventi. Si aggiungono l'esclusione temporanea dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici, oltre al divieto di immissione sul mercato dei prodotti non conformi.
Qual è la differenza tra EUDR e CSDDD?
Plus
L'EUDR disciplina prodotti collegati a sette materie prime con una diligenza mirata sulla deforestazione. La CSDDD (direttiva sul dovere di diligenza) impone una diligenza molto più ampia, su diritti umani e ambiente, alle sole imprese di grandi dimensioni. Un'impresa può essere interessata dall'uno, dall'altra, o da entrambi.
L'EUDR sostituisce il regolamento EUTR sul legno?
Plus
Sì. L'EUDR sostituisce il regolamento «Legno» del 2010 (EUTR), ampliandone il campo: oltre al legno copre altre sei materie prime e introduce l'obbligo di geolocalizzazione e la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema d'informazione dell'Unione.
Come prepararsi all'EUDR fin da ora?
Plus
Mappando i propri prodotti rispetto all'allegato I, poi i fornitori e l'origine delle materie prime. Questo lavoro si sovrappone ampiamente alla raccolta dei dati già svolta per lo scope 3 dell'impronta di carbonio. Strutturare la tracciabilità e la geolocalizzazione richiede diversi mesi: iniziare prima della scadenza limita il rischio di blocco in dogana.