Greenwashing: cos'è, cosa cambia con la direttiva UE 2024/825 e come evitarlo

In breve

  • Il greenwashing è una comunicazione ambientale ingannevole: un'impresa presenta un prodotto o la propria attività come più sostenibile di quanto sia realmente.
  • La direttiva (UE) 2024/825, detta « Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde », modifica le regole sulle pratiche commerciali sleali e vieta i green claims generici, le etichette di sostenibilità non verificate e le asserzioni di neutralità climatica basate solo sulla compensazione.
  • L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs 20 febbraio 2026, n. 30, che aggiorna il Codice del Consumo; le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026.
  • L'AGCM vigila sul rispetto delle norme e può irrogare sanzioni fino a 10 milioni di euro (fino al 4% del fatturato annuo per le violazioni coordinate a livello UE).

La domanda di prodotti e servizi sostenibili è cresciuta, e con essa la tentazione di comunicare un impegno ambientale più forte di quello reale. Questa pratica, il greenwashing, danneggia i consumatori e le imprese che investono davvero nella sostenibilità. Il quadro normativo europeo si è irrigidito: dal 2026 le asserzioni ambientali devono essere precise, verificabili e documentate.

Cos'è il greenwashing

Il greenwashing (dall'inglese, letteralmente « lavaggio verde ») è la pratica di comunicare un beneficio ambientale ingannevole o non dimostrato. Può assumere molte forme: un'affermazione vaga come « prodotto ecologico » senza spiegazioni, un'etichetta verde creata dall'azienda stessa e priva di verifica indipendente, l'enfasi su un singolo aspetto positivo che nasconde un impatto complessivo negativo, oppure la promessa di « neutralità climatica » ottenuta solo acquistando crediti di compensazione.

Il punto comune è lo scarto tra ciò che viene comunicato e ciò che è documentabile. Non serve un'intenzione fraudolenta: anche un'affermazione generica fatta in buona fede, ma non supportata da prove, ricade nel perimetro delle pratiche vietate.

La direttiva (UE) 2024/825 sui green claims

La direttiva (UE) 2024/825, pubblicata il 6 marzo 2024, è il principale intervento europeo contro il greenwashing. Modifica due testi esistenti: la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sui diritti dei consumatori. L'obiettivo è dare ai consumatori informazioni ambientali affidabili e sanzionare le asserzioni ingannevoli.

La direttiva interviene prima e a monte rispetto alla proposta di « direttiva green claims » (di cui si parla più avanti): non richiede una verifica preventiva di ogni asserzione, ma vieta in modo diretto una serie di pratiche e sposta l'onere della prova sull'impresa che comunica il beneficio ambientale.

Cosa vieta la direttiva

La direttiva individua alcune pratiche vietate in materia di asserzioni ambientali e di sostenibilità.

Quattro pratiche di greenwashing vietate dalla direttiva UE 2024/825

Pratica vietata Esempio Cosa fare invece
Asserzione ambientale generica non dimostrata « prodotto ecologico », « green », « rispettoso dell'ambiente » senza specifiche Indicare il beneficio preciso e verificabile, con la fonte
Asserzione di neutralità climatica basata solo su compensazione « prodotto a impatto zero » ottenuto solo con crediti di carbonio Comunicare le riduzioni effettive; separare la compensazione
Etichetta di sostenibilità non basata su uno schema di certificazione marchio « eco » creato dall'azienda, senza verifica indipendente Usare etichette basate su schemi certificati o pubblici
Asserzione riferita all'intero prodotto quando riguarda solo una parte « confezione riciclabile » esteso a tutto il prodotto Delimitare con precisione l'oggetto dell'asserzione

Le regole distinguono tra asserzioni supportate da prove riconosciute e affermazioni generiche prive di specificazione chiara sullo stesso supporto di comunicazione. La direttiva vieta anche di presentare come un elemento distintivo un requisito che è invece imposto dalla legge per tutti i prodotti di quella categoria.

Il recepimento in Italia: D.Lgs 30/2026

L'Italia ha recepito la direttiva (UE) 2024/825 con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che aggiorna il Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005). Il termine europeo di recepimento era il 27 marzo 2026 e le nuove disposizioni si applicano a partire dal 27 settembre 2026.

Il decreto inserisce nel Codice del Consumo nuove regole sulle asserzioni ambientali e sulle etichette di sostenibilità, rafforzando la disciplina delle pratiche commerciali sleali. Per le imprese questo significa rivedere claim, packaging, siti web e materiali di marketing prima dell'entrata in applicazione.

Il calendario di applicazione delle regole anti-greenwashing in Italia

Chi controlla e le sanzioni

In Italia l'autorità competente è l'AGCM, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che vigila sull'applicazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali e interviene sui casi di greenwashing. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 27 del Codice del Consumo vanno da 5.000 fino a 10.000.000 di euro, in proporzione alla gravità della violazione ; per le violazioni coordinate a livello UE (Regolamento (UE) 2017/2394) il massimale sale al 4% del fatturato annuo dell'impresa. Nei casi più gravi sono previste la sospensione dell'attività fino a 30 giorni e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

La Green Claims Directive: una proposta in sospeso

Accanto alla direttiva (UE) 2024/825 esiste una proposta distinta, la cosiddetta « direttiva green claims », presentata nel 2023, che imporrebbe una verifica preventiva delle asserzioni ambientali esplicite prima della loro pubblicazione. Il suo iter si è però bloccato: nel giugno 2025 la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di ritirare la proposta e i negoziati finali sono stati annullati, senza però un ritiro formale. Allo stato attuale la proposta resta sospesa e il suo esito è incerto.

Per le imprese la conseguenza pratica è chiara: il riferimento vincolante oggi è la direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia, mentre l'eventuale direttiva green claims resta un'ipotesi da monitorare.

Come evitare il greenwashing

Evitare il greenwashing significa fondare ogni asserzione ambientale su dati verificabili. Alcuni principi pratici:

  • Essere specifici. Sostituire « prodotto ecologico » con un beneficio preciso e misurabile, indicando la fonte del dato.
  • Documentare. Conservare le prove a supporto di ogni claim, con metodo e perimetro dichiarati.
  • Usare metodi riconosciuti. L'analisi del ciclo di vita (LCA) e le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) forniscono una base solida; per le auto-dichiarazioni esiste lo standard ISO 14021.
  • Separare riduzione e compensazione. Comunicare prima le riduzioni reali delle emissioni e presentare la compensazione a parte, senza spacciarla per neutralità del prodotto.

Disporre di dati ambientali affidabili è la prima linea di difesa. Piattaforme di misura dell'impronta di carbonio e di analisi del ciclo di vita come Orki permettono di quantificare gli impatti e di sostenere le asserzioni con numeri documentati, riducendo il rischio di contestazioni.

Fonti

Domande frequenti

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È una comunicazione ambientale ingannevole: un'impresa fa apparire un prodotto o la propria attività più sostenibile di quanto sia realmente, con affermazioni vaghe o non dimostrate.
Le pratiche di greenwashing rientrano tra le pratiche commerciali sleali vietate. Con il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 tramite il D.Lgs 30/2026, le regole sulle asserzioni ambientali sono state rafforzate nel Codice del Consumo.
È la direttiva europea sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica le regole sulle pratiche commerciali sleali e vieta i green claims generici, le etichette non verificate e alcune asserzioni di neutralità climatica.
Le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026. Il termine europeo di recepimento era il 27 marzo 2026 e l'Italia ha adottato il D.Lgs 30/2026 a febbraio 2026.
L'AGCM, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, vigila sull'applicazione delle norme e può irrogare sanzioni.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 27 del Codice del Consumo vanno da 5.000 a 10.000.000 di euro, in proporzione alla gravità ; per le violazioni coordinate a livello UE il massimale sale al 4% del fatturato annuo. Sono previste anche la sospensione dell'attività fino a 30 giorni e la pubblicazione del provvedimento.
Solo se l'affermazione è precisa e supportata da prove riconosciute, indicate sullo stesso supporto di comunicazione. Le asserzioni generiche non dimostrate sono vietate.
No, se la neutralità è ottenuta solo tramite crediti di compensazione. La direttiva vieta le asserzioni di neutralità climatica basate esclusivamente sulla compensazione.
È una proposta distinta del 2023 che imporrebbe una verifica preventiva delle asserzioni ambientali esplicite. Il suo iter è sospeso: la Commissione ha annunciato l'intenzione di ritirarla nel 2025, senza un ritiro formale.
La direttiva (UE) 2024/825 è già in vigore e recepita: vieta direttamente alcune pratiche. La direttiva green claims è una proposta sospesa che introdurrebbe una verifica preventiva delle asserzioni.
Sì, se basate su uno schema di certificazione verificato o su un'autorità pubblica. Sono vietate le etichette di sostenibilità create dall'azienda senza verifica indipendente.
Con metodi riconosciuti come l'analisi del ciclo di vita (LCA) e le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), conservando le prove e dichiarando metodo e perimetro.
No. Riguarda ogni comunicazione verso il consumatore: packaging, siti web, schede prodotto, materiali di marketing ed etichette.