In breve
- Un credito di carbonio corrisponde a 1 tonnellata di CO2 equivalente evitata, ridotta o rimossa dall'atmosfera, certificata da uno standard indipendente.
- Non va confuso con una quota di emissione EU ETS: i crediti di carbonio appartengono al mercato volontario (compensazione facoltativa), le quote ETS al mercato regolamentato (obbligo di legge per i settori energivori).
- I principali standard di certificazione sono Verra (VCS), Gold Standard e Puro.earth, ciascuno con un focus e un livello di rigore diversi.
- Il regolamento (UE) 2024/3012 (CRCF) istituisce dalla fine del 2024 un quadro di certificazione volontario a livello europeo, la cui applicazione pratica si costruisce per tappe nel corso del 2025-2026.
- In Italia, un decreto del 17 ottobre 2025 ha istituito un registro nazionale dei crediti di carbonio forestali, affidato al CREA; la piena operatività tramite la piattaforma SINFor resta un obiettivo 2026, non ancora confermato.
Cosa sono i crediti di carbonio e come funzionano
Un credito di carbonio è un titolo che certifica che 1 tonnellata di CO2 equivalente è stata evitata, ridotta o rimossa dall'atmosfera grazie a un progetto specifico: un impianto di energia rinnovabile che sostituisce una centrale a carbone, una foresta gestita per assorbire più carbonio di uno scenario di riferimento, o un impianto di cattura diretta dell'aria.
Il meccanismo si basa su quattro passaggi. Un promotore di progetto sviluppa un'iniziativa di riduzione o rimozione di emissioni e la registra presso uno standard di certificazione. Un ente terzo indipendente verifica che il progetto rispetti la metodologia dello standard, in particolare due criteri decisivi: l'addizionalità (il progetto non sarebbe realizzato senza il finanziamento generato dalla vendita dei crediti) e la permanenza (l'effetto di riduzione o rimozione dura nel tempo, senza rischio di reversione). Una volta verificato, lo standard emette i crediti in un registro pubblico, dove ogni credito ha un numero di serie unico. Un'impresa o un'organizzazione può quindi acquistare i crediti e "ritirarli" (retirement) dal registro per rivendicare la compensazione corrispondente: un credito ritirato non può più essere rivenduto o utilizzato una seconda volta.
Questo meccanismo distingue nettamente il credito di carbonio da una semplice dichiarazione di intenti: la tracciabilità del registro pubblico permette, in teoria, di verificare che ogni tonnellata compensata sia stata effettivamente conteggiata una sola volta.
Mercato regolamentato e mercato volontario: la distinzione da non confondere
La confusione più frequente sui crediti di carbonio riguarda il loro rapporto con l'EU ETS (Emissions Trading System), il sistema europeo di scambio delle quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE. I due mercati non sono la stessa cosa, e la differenza non è terminologica: è giuridica.
L'EU ETS è un mercato regolamentato: le quote di emissione (EUA, European Union Allowances) sono create e allocate da un'autorità pubblica, e la loro detenzione è obbligatoria per gli impianti energivori, l'industria pesante e l'aviazione intra-SEE. Il perimetro si estenderà con l'ETS2, dedicato all'edilizia e al trasporto stradale: originariamente previsto dal 2027, il suo avvio è stato rinviato al 2028 dal regolamento (UE) 2026/667.
Il mercato volontario dei crediti di carbonio, al contrario, non nasce da un obbligo di legge: un'impresa vi partecipa per scelta, per compensare emissioni residue che non è (ancora) in grado di eliminare, o per sostenere finanziariamente progetti climatici. I crediti non sono creati da un'autorità pubblica ma da standard privati, secondo metodologie proprie. Il confine tra i due mondi non è comunque sempre ermetico: alcuni mercati di conformità, come il CORSIA (aviazione internazionale) o i meccanismi dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, accettano crediti generati da standard privati del mercato volontario: è questa zona di sovrapposizione ad essere approfondita nella sezione dedicata più avanti.

Gli standard di certificazione: Verra, Gold Standard e Puro.earth
Poiché il mercato volontario non ha un'autorità pubblica unica, la credibilità di un credito dipende interamente dallo standard che lo certifica. Tre nomi ricorrono in quasi ogni progetto in circolazione.
Verra, la cui associazione è stata costituita in Svizzera nel 2007 (il progetto del VCS era già stato avviato nel 2005 da Climate Wedge e Cheyne Capital, poi ripreso nel 2006 da The Climate Group, IETA e dal World Economic Forum), amministra il Verified Carbon Standard (VCS), descritto dalla stessa Verra come il programma di crediti di gas serra più utilizzato al mondo: secondo i dati pubblicati da Verra, oltre 2 500 progetti registrati, per più di 1,3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente ridotte o rimosse, in 132 paesi. Ogni credito VCS è chiamato VCU (Verified Carbon Unit) e copre settori molto ampi, dall'agricoltura alla silvicoltura, dall'energia ai rifiuti.
Gold Standard, oggi ufficialmente "Gold Standard for the Global Goals" (GS4GG), è stato fondato nel 2003 dal WWF e da altre organizzazioni ambientaliste, con sede a Ginevra. Si distingue per un requisito supplementare: ogni progetto deve dimostrare un contributo misurabile ad almeno tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'ONU, oltre a provare la propria addizionalità.
Puro.earth, fondato nel 2018, ha lanciato nel 2019 il Puro Standard, descritto da Puro.earth come il primo standard al mondo dedicato esclusivamente alla rimozione di carbonio ingegnerizzata e durevole: cattura diretta dell'aria, bio-char, stoccaggio geologico. A differenza di Verra e Gold Standard, Puro.earth non certifica riduzioni o evitamenti di emissioni, solo rimozioni fisicamente verificate, con una durata di stoccaggio da 100 a oltre 1 000 anni. I crediti emessi si chiamano CORC (CO2 Removal Certificate).
Un ulteriore livello di garanzia trasversale è emerso a partire dal 2021: l'ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market), organismo di governance indipendente, ha pubblicato dieci Core Carbon Principles (CCP), un insieme di criteri scientifici per identificare i crediti a maggiore integrità. I crediti che ottengono l'etichetta CCP, rilasciata sui registri Verra e Gold Standard, hanno registrato un premio di prezzo fino al 25% rispetto ai crediti privi di questa etichetta.
Tipologie di progetti e limiti: perché non tutti i crediti si equivalgono
I progetti che generano crediti di carbonio si dividono in famiglie con logiche molto diverse. I progetti di forestazione e conservazione (inclusi i programmi REDD+, "Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation") finanziano la protezione o la ricostituzione di foreste. I progetti di energia rinnovabile evitano emissioni sostituendo fonti fossili. I progetti di efficienza energetica riducono il consumo, ad esempio con fornelli a basso impatto nei paesi in via di sviluppo. I progetti di cattura tecnologica, infine, rimuovono fisicamente CO2 già presente in atmosfera, con un costo per tonnellata generalmente più elevato ma un profilo di permanenza più solido.
Questa varietà spiega perché il prezzo di un credito può variare da poche unità a diverse centinaia di dollari per tonnellata: un credito di evitamento generato da un vecchio progetto eolico non ha lo stesso profilo di rischio di una tonnellata fisicamente catturata e stoccata in modo permanente.
I progetti REDD+ hanno inoltre attirato le critiche più documentate del settore. Un'inchiesta pubblicata nel gennaio 2023 da The Guardian, Die Zeit e SourceMaterial, condotta in nove mesi e appoggiata su uno studio dell'Università di Cambridge del 2022, ha concluso che circa il 94% dei crediti REDD+ analizzati, certificati da Verra, non presentava un beneficio climatico reale, e che la minaccia di deforestazione nei progetti esaminati era stata in media sovrastimata di circa il 400%. Verra ha pubblicamente contestato la metodologia dell'inchiesta, ritenendo che non tenesse conto dei fattori di deforestazione specifici di ciascun sito, e ha annunciato, nel febbraio 2023, una nuova metodologia REDD applicata progressivamente a tutti i progetti a partire dal terzo trimestre dello stesso anno. Questa nuova metodologia, la VM0048, è stata pubblicata nel novembre 2023 ed è da allora effettivamente dispiegata sui progetti REDD+ del portafoglio Verra: la vicenda non si è quindi fermata al 2023.
Il quadro normativo europeo: dal regolamento CRCF al registro forestale italiano
Fino al 2024, il mercato volontario europeo operava senza un quadro di certificazione comune a livello UE: ogni standard applicava le proprie regole, senza un riconoscimento ufficiale unificato. Il regolamento (UE) 2024/3012, noto come CRCF (Carbon Removal and Carbon Farming), adottato il 27 novembre 2024 ed entrato in vigore il 26 dicembre 2024, istituisce un quadro di certificazione dell'Unione, su base volontaria, per le rimozioni permanenti di carbonio, il carbon farming (pratiche agricole e forestali di sequestro) e lo stoccaggio di carbonio nei prodotti.
Il regolamento-quadro è dunque in vigore, ma la sua applicazione pratica si costruisce per tappe. La Commissione europea ha adottato nel novembre 2025 il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358, sulle regole tecniche relative agli schemi di certificazione, agli organismi di certificazione e agli audit; il 3 febbraio 2026 il regolamento delegato (UE) 2026/285, sulle metodologie per le rimozioni permanenti (cattura diretta dell'aria, bio-CCS, bio-char); nel luglio 2026 le metodologie per il carbon farming, ancora soggette al periodo di controllo di Parlamento e Consiglio. Al 15 settembre 2026, otto schemi di certificazione avevano presentato domanda di riconoscimento alla Commissione (Isometric e Puro.earth, giugno 2026; Rainbow Standard, Oncra e Planet First Registry, luglio; SURE-CRCF, Carbon Standards International AG e ClimatePal EU, agosto), tutti ancora in stato "in progress", nessuno formalmente riconosciuto: un'impresa che oggi parla di "credito CRCF" descrive quindi un quadro normativo già in vigore, ma un mercato operativo ancora in costruzione.

In Italia, un tassello locale si è aggiunto a questo quadro europeo: un decreto interministeriale firmato il 17 ottobre 2025 ha istituito il Registro nazionale dei crediti di carbonio volontari generati dal settore forestale, affidato alla gestione del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria). Ogni credito corrisponde a 1 tonnellata di CO2 rimossa e stoccata tramite progetti forestali certificati, con una durata minima di 20 anni rispetto a uno scenario di riferimento, verificati da enti terzi accreditati; i crediti diventano trasferibili dopo 5 anni. Il quadro giuridico è quindi stabilito, ma la piena operatività tramite la piattaforma dedicata (SINFor, Sistema Informativo Nazionale Forestale) resta, secondo lo stesso CREA, un obiettivo per il 2026, non ancora confermato a questa data. L'iniziativa è stata concepita in modo esplicitamente coerente con il regolamento (UE) 2024/3012, e rappresenta il primo dispositivo pubblico italiano dedicato specificamente ai crediti forestali.
L'articolo 6 dell'Accordo di Parigi e i mercati internazionali
Oltre al livello europeo, l'Accordo di Parigi disciplina i mercati del carbonio anche tra Stati, tramite il suo articolo 6. Due canali distinti coesistono: l'articolo 6.2 organizza un approccio cooperativo bilaterale o plurilaterale, in cui due paesi si scambiano direttamente risultati di mitigazione (ITMO, Internationally Transferred Mitigation Outcomes); l'articolo 6.4 istituisce un meccanismo centralizzato gestito dall'ONU, il Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM), pensato per succedere al Meccanismo di Sviluppo Pulito (CDM) del Protocollo di Kyoto.
Questi due canali sono rimasti largamente teorici per quasi un decennio, a causa di negoziati bloccati sulle regole tecniche. Alla COP29 di Baku, nel novembre 2024, i paesi hanno raggiunto un accordo che ha sbloccato l'operatività dei due meccanismi. La messa in opera resta però progressiva: paesi diversi si trovano in fasi diverse di adozione dei propri dispositivi nazionali di autorizzazione, e solo una parte delle attività storiche del CDM ha finora richiesto e ottenuto la transizione verso il nuovo meccanismo PACM.
Come un'azienda acquista crediti di carbonio: registri, prezzi e rischio di greenwashing
Nella pratica, un'impresa italiana che desidera acquistare crediti di carbonio passa quasi sempre da un registro ufficiale (Verra, Gold Standard, Puro.earth, o il registro CREA per i progetti forestali italiani), direttamente o tramite un intermediario, un broker o una piattaforma di compensazione. Prima dell'acquisto, i punti da verificare restano gli stessi indipendentemente dallo standard: la metodologia applicata al progetto, la data e i risultati dell'ultima verifica di terza parte, e lo storico dei ritiri già effettuati per quel progetto.
Il prezzo di un credito di carbonio varia enormemente secondo la qualità e la tipologia di progetto. Il report Ecosystem Marketplace "State of the Voluntary Carbon Market 2025" rileva, per il 2024, un prezzo medio globale di circa 5,90 €/tonnellata (6,34 dollari), una media abbassata dai crediti più datati che non superano più i filtri di qualità attuali; gli acquirenti aziendali che privilegiano crediti di qualità elevata pagano tipicamente un portafoglio medio più vicino a 25-80 €/tonnellata, mentre le rimozioni tecnologiche durevoli, come la cattura diretta dell'aria, si collocano oggi più spesso tra 280 e 560 €/tonnellata (300-600 dollari), con alcuni contratti forward pluriennali oltre 1 000 €/tonnellata. Per confronto, la quota EU ETS si aggirava intorno agli 80 €/tonnellata nel 2026, un livello di prezzo che risponde a una logica del tutto diversa: un tetto normativo decrescente, non la domanda volontaria di compensazione.
Un ultimo punto merita attenzione particolare: la comunicazione attorno all'acquisto di crediti. Dichiarare un prodotto o un'organizzazione "carbon neutral" sulla sola base della compensazione, senza riduzioni reali delle proprie emissioni, espone oggi a un rischio normativo concreto. La direttiva (UE) 2024/825 vieta esplicitamente questo tipo di affermazione quando non è accompagnata da riduzioni effettive lungo il ciclo di vita del prodotto; l'Italia l'ha recepita con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (G.U. n. 56 del 9 marzo 2026, in vigore dal 24 marzo 2026), e le nuove regole si applicano sotto la vigilanza dell'AGCM. Il dettaglio di questo quadro normativo, comprese le sanzioni previste, è trattato nell'articolo su greenwashing e direttiva UE 2024/825.
Una piattaforma di contabilità carbonio come Orki non emette né vende crediti di carbonio: automatizza la raccolta dei dati di attività e il calcolo dell'impronta su tutti gli scope, il prerequisito che permette a un'impresa di decidere, con dati verificabili alla mano, quanto ridurre direttamente e quanto, eventualmente, compensare.
Fonti
- Verra — Verified Carbon Standard — https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/ — Consultato il 15 settembre 2026.
- Verra — Verra Response to Guardian Article on Carbon Offsets — https://verra.org/verra-response-guardian-rainforest-carbon-offsets/ — Consultato il 15 settembre 2026.
- Gold Standard — Impact Registry — https://www.goldstandard.org/project-developers/impact-registry — Consultato il 15 settembre 2026.
- Puro.earth — The Puro Standard for carbon removal — https://puro.earth/puro-standard-carbon-removal-credits — Consultato il 15 settembre 2026.
- ICVCM — Core Carbon Principles — https://icvcm.org/core-carbon-principles/ — Consultato il 15 settembre 2026.
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2021/1119 (legge europea sul clima) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj?locale=it — Consultato il 15 settembre 2026.
- Commissione europea (DG CLIMA) — Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF) Regulation — https://climate.ec.europa.eu/areas-action/carbon-removals-and-carbon-farming/carbon-removals-and-carbon-farming-crcf-regulation_en — Consultato il 15 settembre 2026.
- Commissione europea — Commission adopts certification methodologies for carbon farming under the CRCF Regulation, 10 luglio 2026 — https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/commission-adopts-certification-methodologies-carbon-farming-under-crcf-regulation-2026-07-10_en — Consultato il 15 settembre 2026.
- Commissione europea — EU sets world's first voluntary standard for permanent carbon removals, 3 febbraio 2026 — https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/eu-sets-worlds-first-voluntary-standard-permanent-carbon-removals-2026-02-03_en — Consultato il 15 settembre 2026.
- MASAF — Lollobrigida: nasce il registro dei crediti di carbonio forestali — https://www.masaf.gov.it/Crediti_Carbonio_Forestali — Consultato il 15 settembre 2026.
- CREA — Crediti di Carbonio forestali: al via il Registro Nazionale affidato al CREA — https://www.crea.gov.it/en/-/crediti-di-carbonio-forestali-al-via-il-registro-nazionale-affidato-al-crea — Consultato il 15 settembre 2026.
- UNFCCC — Article 6 of the Paris Agreement — https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article6 — Consultato il 15 settembre 2026.
- Ecosystem Marketplace — State of the Voluntary Carbon Market 2025: Meeting the Moment — https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/ — Consultato il 15 settembre 2026.
- Rinnovabili.it — Prezzi nel mercato del carbonio dell'UE saliranno dal 2028 — https://www.rinnovabili.it/mercato/politiche-e-normativa/prezzi-mercato-carbonio-ue/ — Consultato il 15 settembre 2026.
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2026/667 (obiettivo climatico 2040, rinvio ETS2 al 2028) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/667/oj — Consultato il 15 settembre 2026.
- EUR-Lex — Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 e regolamento delegato (UE) 2026/285 (CRCF, schemi di certificazione e metodologie di rimozione permanente) — https://climate.ec.europa.eu/areas-action/carbon-removals-and-carbon-farming/carbon-removals-and-carbon-farming-crcf-regulation_en — Consultato il 15 settembre 2026.
- Commissione europea (DG CLIMA) — Certification schemes recognised or under assessment under the CRCF Regulation — https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-removals-and-carbon-farming/certification-schemes_en — Consultato il 15 settembre 2026.
- Normattiva — Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, di recepimento della direttiva (UE) 2024/825 (green claims) — https://www.normattiva.it/ — Consultato il 15 settembre 2026.
- CREA — Crediti di Carbonio forestali: al via il Registro Nazionale affidato al CREA (piena operatività tramite SINFor prevista per il 2026) — https://www.crea.gov.it/en/-/crediti-di-carbonio-forestali-al-via-il-registro-nazionale-affidato-al-crea — Consultato il 15 settembre 2026.







